Italian Court dismisses appeal as material errors do not invalidate proceedings or affect case object.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Garcia Guerrero Julio inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. Although the appellant alleged procedural nullities regarding the indictment heading, the judgment text, and the appeal date, the court found these to be mere material errors. The court ruled that such errors do not invalidate the decision because the reasoning remains fully consistent with the facts and there is no uncertainty regarding the subject matter of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Material errors in the indictment heading, judgment text, or date do not render a decision void if the reasoning is consistent with the facts and the object of the proceedings remains certain.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINAN2:A sul ricorso proposto da: GARCIA GUERRERO JULIO MARCELO (CU][ 01ZTEON), nato in EQuador il 03/01/1984 avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Garcia Guerrero Julio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, cori il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'erronea indicazione del capo d'imputazione, del dispositivo della sentenza di primo grado e della data della sentenza di appello, è manifestamente infondato poiché i seppur rilevanti errori evidenziati sono meri errori materiali che non inficiano il provvedimento impugnato, la cui motivazione è pienamente conferente ai fatti di causa oggetto della confermata sentenza di primo grado, sicché non vi è alcuna incertezza sull'oggetto del processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 20