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Ordinanza — n. 14557/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming insufficient evidence for robbery and theft charges due to procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14557/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Francesco Nonnis inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts failed to properly evaluate evidence regarding his involvement in robbery and theft. The court rejected these claims as mere complaints lacking specific procedural errors or logical flaws in the original judgments.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with factual findings or insufficient evidence evaluation without identifying specific procedural violations are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Insufficient Evidence Procedural Flaws Robbery Charges Theft Qualification Court Costs censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.
Art. 363, c. 1, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NONNIS FRANCESCO, nato a Cagliari il 18/10/1988 avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nonnis Francesco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità , dell'imputato per i delitti di rapina impropria in concorso e resistenza a un pubblico ufficiale in concorso di cui ai capi a) e b) dell'imputazione, prospettando un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, è costituito da mere doglianze in fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, anche con riguardo alla sussistenza del concorso ordinario (e non anomalo) dell'imputato nei suddetti due reati (si vedano, in particolare, le pagg. 7-9); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto di cui al capo c) dell'imputazione come ricettazione anziché come furto, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha reputato che il possesso del veicolo di provenienza furtiva integrasse il reato di ricettazione ritenendo, in modo non illogico, che la pur ridotta distanza temporale tra il furto dello stesso veicolo e il possesso di esso in capo all'imputato non potesse di per sé costituire un elemento probatorio adeguatamente indicativo della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, in quanto la suddetta distanza temporale era comunque tale da consentire la cessione del bene, da parte del ladro, a terzi (si veda, in particolare, la pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q.11011. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data