Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding criminal liability for fraud due to solid evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the lower court's finding of criminal liability for fraud was supported by robust evidence. The appellant argued for a transfer to another section, but the court found the first-instance reasoning logically and legally sound based on the material delivery of a false check. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the first-instance decision is manifestly unfounded due to a solid evidentiary framework and lacks logical or legal defects.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITRANO CIRO, nato a Napoli il 09/01/1956 avverso la sentenza del 15/06/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. Giampaolo Remondii, difensore di Vitrano Ciro, il quale, nel contestare la sussistenza delle ragioni di rilevata inammissibilità del ricorso, ha chiesto che lo stesso venga assegnato ad altra Sezione per la trattazione in pubblica udienza; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vitrano Ciro; ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il contestato delitto di truffa, è manifestamente infondato in quanto i giudici di merito lo hanno ritenuto responsabile con motivazione esente da vizi logici e giuridici alla luce di un granitico quadro probatorio (si veda, in particolare, la pag. 2 sulla materiale consegna dell'assegno falso da parte dell'imputato e la conseguente ricezione della merce); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo