Italian court dismisses appeal claiming insufficient sentencing reasoning, ruling discretion is sufficient if key factors are addressed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lobo Toledo Hugo Enrique inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize mitigating circumstances and provided inadequate reasoning for the sentence. The court ruled that judges only need to address decisive factors and can use general terms like 'fair' when sentencing is below the statutory average, making the appeal's claims of violation unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The court's discretion in sentencing is valid if the judgment addresses decisive elements and uses general expressions for sentences below the average, without requiring a detailed explanation for every favorable or unfavorable circumstance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOBO TOLEDO HUGO ENRIQUE, nato il 03/06/1983 (alias ACUNA GARCIA LUIS MANUEL, nato in Nicaragua il 22/09/1981) avverso la sentenza del 04/07/2023 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lobo Toledo Hugo Enrique; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'entità della pena irrogata, sono manifestamente infondati in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, la pag. 4); che la graduazione della pena rientra nella discrezionzilità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e quando la pena sia inferiore alla media edittale è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:
«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguite soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 20