Cassation appeal dismissed for lack of specificity and procedural defects regarding sentencing and crime continuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Aquino Luigi Antonio inadmissible due to a lack of specificity in the second ground and a procedural failure to submit evidence for the first ground. The appellant argued for generic mitigating circumstances and the continuation of crimes, but the appellate court had already rejected these claims without the necessary documentation. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible because it relied on arguments already discussed and rejected by the lower court without new, specific facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal challenging the sentencing discretion is inadmissible if it lacks specificity and merely repeats arguments already rejected by the court of appeal without new evidence or logical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUINO LUIGI ANTONIO, nato a Boscoreale il 14/06/1954 avverso la sentenza del 25/10/2022 della Corte d'appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Aquino Luigi Antonio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al manc:ato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omesso riconoscimento della continuazione tra i reati contestati e altro reato separatamente giudicato con sentenza irrevocabile, è privo di :specificità perché è fondato su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame nella sesta pagina, dove la Corte ha evidenziato come l'imputato non avesse neppure provveduto ad allegare la copia dell'altra sentenza (v.
Sez. 2, n. 2224 del 05/12/2017 dep. 19/01/2018, Pellicoro, Rv. 271768-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marz