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Ordinanza — n. 14551/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic factual re-evaluation lacking specific procedural error identification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14551/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Damian Ionut inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the defendant's criminal responsibility, but the court found this constituted generic factual complaints rather than a valid challenge to the lower court's reasoning. The decision rests on the principle that cassation reviews cannot substitute the appellate court's factual assessment without identifying specific logical or legal flaws in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual sources or substitute the appellate court's assessment unless specific procedural errors or logical flaws in the reasoning are identified.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic factual complaints lack of specific error factual re-evaluation prohibited procedural error identification prove inconcludenti censura dell'apprezzamento delle prove carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIAN IONUT, nato in Romania il 24/07/1982 avverso la sentenza del 20/10/2022 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Damian Ionut; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a ottenere, mediante doglianze generiche in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 7-10); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 2024