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Ordinanza — n. 14547/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism grounds, ruling lower court's denial of leniency was legally sound.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14547/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Domenico Micciché inadmissible, rejecting his claim that the lower court erred in denying a statutory mitigating circumstance. The appellant argued the first-instance judgment failed to properly recognize leniency under Article 648 of the Penal Code, but the court found the reasoning logically and legally sound. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; In cases of receiving stolen goods, the value of the item is a subsidiary element for assessing special leniency; if the value is not negligible, leniency must be excluded, whereas slight economic value allows further evaluation based on objective profit and subjective capacity to offend.

Parole chiave

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recidivism appeal mitigating circumstance value of stolen goods special leniency inadmissible appeal Cassation ruling penal code art 648 carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, cod. pen.
Letto il ricorso di Micciché Domenico; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICCICHÈ DOMENICO, nato a Riesi il 26/10/1967 avverso la sentenza del 07/02/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Micciché Domenico; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte territoriale ne ha negato l'applicazione è esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 2); che, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo - come ritenuto nella specie dalla Corte di merito - la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 mar