Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding exemption from criminal liability due to minor offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Sali Cheikh Mbacke inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly apply the legal provision exempting him from criminal liability due to the minor nature of the offense. The court rejected this claim, stating that the territorial court correctly applied the relevant criteria and that a full examination of all evaluation elements was unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court need not examine all elements of the minor offense assessment, only those deemed relevant, provided the reasoning is logically and legally sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALL CHEIKH MBACKE, nato in Senegal il 20/06/1978 avverso la sentenza del 03/03/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sali Cheikh Mbacke; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ne ha negato l'applicazione con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 3); che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di 1:utti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indlicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo