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Ordinanza — n. 14543/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14543/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14543/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PODDIGHE MARCELLO, nato a Sassari il 02/10/1965 avverso la sentenza del 06/04/2023 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. Letto il ricorso di Poddighe Marcello; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti nei reati di associazione per delinquere e di ricettazione contestati e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto di ricettazione in quello di truffa, sono privi di specificità poiché sono fondati su generici profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 13-16); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14543/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Poddighe Marcello; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti nei reati di associazione per delinquere e di ricettazione contestati e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto di ricettazione in quello di truffa, sono privi di specificità poiché sono fondati su generici profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 13-16); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione dell'associazione abbandono del procedimento per truffa organi di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PODDIGHE MARCELLO, nato a Sassari il 02/10/1965 avverso la sentenza del 06/04/2023 della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Poddighe Marcello; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti nei reati di associazione per delinquere e di ricettazione contestati e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto di ricettazione in quello di truffa, sono privi di specificità poiché sono fondati su generici profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 13-16); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo 20