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Ordinanza — n. 14542/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as sentencing discretion for recidivism falls under trial judge's authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14542/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Beled Samir inadmissible regarding the sentence increase for recidivism. The appellant argued for a violation of law in the penalty determination, but the court held that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because the decision was not arbitrary and was sufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that the determination of penalties for recidivism falls within the discretionary power of the trial judge and is not subject to cassation review unless it results in pure arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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recidivism sentencing penal code discretion cassation inadmissibility judicial motivation Italian criminal law aggravamento della pena modifica della sentenza pena massima

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 81, comma 4 cod. pen.
- oltre che, come nel caso in esame, del limite di aumento previsto dal quarto comma dell'art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
- oltre che, come nel caso in esame, del limite di aumento previsto dal quarto comma dell'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELED SAMIR, nato in Tunisia il 09/11/1987 avverso la sentenza del 05/05/2023 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Beled Samir; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena a titolo di aumento per continuazione con i fatti di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Reggio Emilia n. 380 del 2020, non è consentito in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. - oltre che, come nel caso in esame, del limite di aumento previsto dal quarto comma dell'art. 81 cod. pen. - e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie (si veda, in particolare, la pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 marzo