Court dismisses appeal against security measure aggravation due to repeated violations and lack of sufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's decision to replace electronic monitoring with agricultural or labor colony assignment. The appellant, Tropea, argued against his recent conviction for illegal firearm possession and drug trafficking, citing unreliable witness testimony and the destruction of his phones as mitigating factors. The court rejected these claims, noting that the witness statement was uncorroborated and previously evaluated in appeal, while the destruction of phones demonstrated a lack of cooperation, justifying the aggravation of the security measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 231, secondo comma, cod. pen.; The judge possesses discretionary power to aggravate security measures for liberty under surveillance in cases of repeated or particularly serious violations, provided the decision is based on complete and coherent reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROPEA FRANCESCO nato a CATANZARO il 19/01/1995 avverso l'ordinanza del 18/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, ai sensi dell'art. 231, secondo comma, cod. pen., il giudice, in caso di trasgressioni reiterate o particolarmente gravi alle prescrizioni connesse alla misura di sicurezza della libertà vigilata, può sostituirla con quella dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; che, nel caso di specie, Tropea, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, si è reso protagonista, dapprima, di condotte intimidatorie e minacciose ai danni del gestore di una struttura ricettiva e, successivamente, è stato arrestato in flagranza e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere perché gravemente indicato dell'illecita detenzione di un fucile a canne mozze con matricola abrasa e calcio alterato e di un quantitativo di sostanza stupefacente destinato alla cessione a terzi; che il Tribunale di sorveglianza, con il provvedimento impugnato, ha tratto argomento da tutte le evidenze disponibili, ivi compreso il contegno serbato da Tropea all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine, consistito nella distruzione dei suoi telefoni cellulari; che, a fronte di una motivazione completa e coerente, il ricorrente reitera le obiezioni già svolte innanzi al Tribunale di sorveglianza in relazione alla sua responsabilità in ordine ai reati di più recente accertamento, che egli contesta richiamando le dichiarazioni rese dal correo Alessandro Cardinali, che non allega (sicché il ricorso è, sotto questo aspetto, generico per carenza di autosufficienza) e che, comunque, sono state già debitamente vagliate in sede di appello ove, con motivazione non illogica né contraddittoria, sono state ritenute non idonee ad escludere la sussistenza del prescritto quadro indiziario, per come, del resto, attestato dall'emissione, a carico di Tropea, del titolo custodiale; che il provvedimento impugnato è, dunque, pienamente ossequioso del canone ermeneutico, unanimemente recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Rientra nel potere discrezionale del giudice l'apprezzamento dell'accentuarsi della pericolosità sociale in presenza di trasgressioni degli obblighi imposti con la libertà vigilata, e quindi la decisione di aggravamento dell'indicata misura di sicurezza» (Sez. 1, n. 29859 del 24/06/2009, Longo, Rv. 244719 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende