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Ordinanza — n. 14532/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14532/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14532/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARIA SALVATORE nato a LAMEZIA TERME il 09/01/1962 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unico motivo, vertente sulla obiettiva sussistenza della condotta materiale oggetto di addebito nei confronti di Salvatore Massaria, è precluso, perché afferente a questione che non risulta essere stata sollevata con i motivi di appello; che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14532/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346;

Parole chiave

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riesame dell'entità pena esame di cassazione revisione della sentenza penale verdetto di colpevolezza attenuazione della pena errore nella commisurazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARIA SALVATORE nato a LAMEZIA TERME il 09/01/1962 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'unico motivo, vertente sulla obiettiva sussistenza della condotta materiale oggetto di addebito nei confronti di Salvatore Massaria, è precluso, perché afferente a questione che non risulta essere stata sollevata con i motivi di appello; che pertinente si palesa, dunque, il richiamo al pacifico indirizzo ermeneutico secondo cui «Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato» (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di Fenza, Rv. 274346;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i