Ordinanza — n. 14531/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADONI GUGLIELMO PATRIZIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 04/01/1969 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso, rilasciando procura speciale al difensore che, il 26 gennaio 2024, ha adempiuto al mandato conferitogli; che alla rinunzia — intervenuta dopo il preliminare vaglio di inammissibilità del ricorso — consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14531/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 3.000,00;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADONI GUGLIELMO PATRIZIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 04/01/1969 avverso l'ordinanza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso, rilasciando procura speciale al difensore che, il 26 gennaio 2024, ha adempiuto al mandato conferitogli; che alla rinunzia — intervenuta dopo il preliminare vaglio di inammissibilità del ricorso — consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/02