Cassation court dismisses appeal regarding conditional sentence revocation timing and prescription start date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the conditional sentence. The applicant argued the revocation occurred too late, but the court clarified that the five-year term runs from the final judgment of the suspended sentence until the crime's consummation, not from its irrevocability. Furthermore, the prescription period began only on the final judgment of the revocation cause, not earlier, preventing the penalty from expiring.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma 1, n. 1 c.p.; Art. 163 c.p.: The five-year term for the extinction of a conditionally suspended sentence runs from the final judgment of the suspended sentence until the consummation of the crime causing revocation, and the prescription period begins only upon the final judgment of the revocation cause.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASELLI CHRISTIAN nato a CAMPOBASSO il 13/11/1983 avverso l'ordinanza del 24/11/2023 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che Maselli articola, in relazione al provvedimento con cui è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena inflittagli con sentenza del 23 giugno 2008, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2008, censure manifestamente infondate; che la contestata revoca è stata, invero, disposta per avere Maselli commesso, in data anteriore e prossima al 21 maggio 2010, e quindi entro il quinquennio dal 31 ottobre 2008, un delitto sanzionato con pena detentiva, onde ineccepibile appare l'applicazione dell'art. 168, primo comma, n.
1) cod. pen.; che l'effetto estintivo della pena condizionalmente sospesa non si è verificato, dovendosi computare il relativo termine quinquennale a partire dal passaggio in giudicato della sentenza con cui è applicata la pena sospesa e sino alla consumazione del reato che costituisce causa di revoca - ovvero al momento in cui, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 12466 del 11/03/2009, Armento, Rv. 243498 - 01, in motivazione, par 3.2), «il soggetto "tradisce" la favorevole prognosi del giudice posta alla base dell'accordato beneficio» - e non, come dedotto dal ricorrente, alla data di irrevocabilità della sentenza relativa a quest'ultimo reato; che la prescrizione della pena non è maturata, atteso che il relativo termine ha iniziato a decorrere solo il 9 maggio 2017, giorno in cui è passata in giudicato la decisione di accertamento della causa della revoca (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez.
F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così