Ordinanza — n. 14511/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUSIANO CRISTIAN nato a FOGGIA il 11/10/1979 avverso la sentenza del 17/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 17 ottobre 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Cristian Tusiano la pena di due anni e nove mesi di reclusione e 5.000 euro di multa in relazione ai reati di detenzione e porto illegale d'arma aggravati e lesioni personali aggravate; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14511/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen., a Cristian Tusiano la pena di due anni e nove mesi di reclusione e 5.000 euro di multa in relazione ai reati di detenzione e porto illegale d'arma aggravati e lesioni personali aggravate; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUSIANO CRISTIAN nato a FOGGIA il 11/10/1979 avverso la sentenza del 17/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 17 ottobre 2023, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., a Cristian Tusiano la pena di due anni e nove mesi di reclusione e 5.000 euro di multa in relazione ai reati di detenzione e porto illegale d'arma aggravati e lesioni personali aggravate; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore avv.
Francesco Paolo Ferragonio, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce, in primo luogo, la mancata corrispondenza tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza, in quanto era stato espressamente indicato che la pena fosse sostituita con la sanzione della detenzione domiciliare, nonché, ulteriormente, la violazione del disposto degli artt. 448, comma 1 -bis, e 545 -bis cod. proc. pen., in quanto il giudice, al fine di decidere sull'applicazione di una sanzione sostitutiva, non ha provveduto a sospendere il processo e a fissare apposita udienza; che il ricorso vede su motivi non consentiti, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che, invero, la prima censura, inerente l'assenza di correlazione tra richiesta di applicazione della pena e pena in concreto applicata, è manifestamente infondata, tenuto conto delle condizioni di cui all'accordo contenute nel verbale di udienza del 17 ottobre 2023, come in atti (che testimonia che il consenso si è formato sulla concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l'unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione e l'applicazione della diminuente per il rito nella sua massima estensione); che, relativamente alla seconda doglianza, deve osservarsi che la possibilità di far valere vizi ulteriori rispetto a quelli ivi indicati è testualmente esclusa dalla formulazione dell'art. 444, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.