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Ordinanza — n. 14505/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late argumentation and rejection of legal interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14505/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a declaration of non-punishability under new law and challenged the classification of explosives, but failed to raise the non-punishability issue during the appellate trial. The court rejected the appeal because the new legal ground was not deducible in the appellate phase and the interpretation of the explosives charge aligned with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 129, c. 1 cod. proc. pen.; Art. 678 cod. pen. The Court of Cassation holds that a new non-punishability ground introduced by law cannot be raised for the first time in a cassation appeal if it was not deducible during the appellate proceedings, and that the classification of explosive materials as dangerous depends on the aggregate circumstances of the case.

Parole chiave

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non-punishability late argumentation cassation appeal inadmissibility explosives charge classification new law retroactive application appellate procedural requirements esplosivi e articoli pirotecnici porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
pen., e la relativa questione, pertanto, è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod.
Art. 129, c. 1 cod. proc. pen.
e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, può dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, c.
Art. 678 cod. pen.
Art. 2, quarto comma cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 678 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 9466 del 15/02/2023
sul punto, Sez. 4, Sentenza n. 9466 del 15/02/2023, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 50925 del 19/07/2018, Luongo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCAVALE MARIO nato a NAPOLI il 18/12/1981 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; ud,ta la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., attiene a questione che, ancorché non potesse essere sollevata quale motivo di gravame, avrebbe potuto essere proposta nel corso del giudizio di appello, in quanto il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell'art. 6 del d.l. n. 162/2022, è entrata in vigore la modifica normativa dell'istituto de quo, ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.

Igs. n. 150/2022, che prevede che suddetta causa di non punibilità possa essere applicata ai reati, come quelli contestati a Caccavale, per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni; che, invero, secondo questa Corte, seppure suddetta norma, come novellata, trova applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., e la relativa questione, pertanto, è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, può dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, c. 1, cod. proc. pen., tale evenienza si concreta solo ove la questione, diversamente dal caso che ci occupa, non era proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello (v. sul punto, Sez. 4, Sentenza n. 9466 del 15/02/2023, Rv. 284133); che, pertanto, sul punto il ricorso risulta inammissibile in ragione della mancata deduzione della questione nel corso del giudizio di appello e della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito; che parimenti manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso, concernente la mancata riqualificazione dei delitti ascritti al ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 678 cod. pen., censura che prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, granitica risulta essere l'interpretazione, cui correttamente si affida il giudice a quo (v. p. 6 del provvedimento impugnato) secondo cui integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta, concretatasi nel caso in esame, avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni — quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati — costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità (Sez. 1, Sentenza n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477 - 01);che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a