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Ordinanza — n. 14501/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14501/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14501/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERO UMBERTO nato il 16/02/1976 avverso l'ordinanza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. prevede che l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione se, nei casi previsti dall'art. 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa; che l'art. 629 -bis cod. proc. pen. dispone, invece, che il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 -bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo che risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza; che, in entrambi i casi, l'attivazione del rimedio presuppone — come dimostrato, quanto alla restituzione in termini, dall'utilizzo della congiunzione «e» — che l'imputato o il condannato non abbiano avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo, condizione che, nel caso di specie, non ricorre, essendo pacifico che l'imputato fu compiutamente informato del rinvio a giudizio prima della pronuncia della sentenza, tanto da chiedere il differimento dell'udienza fissata per il 14 febbraio 2023 in ragione del suo improvviso ricovero in ospedale; che, quindi, Pero avrebbe dovuto far valere la nullità verificatasi nel giudizio di cognizione attraverso la proposizione degli ordinari mezzi di impugnazione (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 629 -bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14501/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 175, comma 2.1., cod. proc. pen. prevede che l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione se, nei casi previsti dall'art. 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa; che l'art. 629 -bis cod. proc. pen. dispone, invece, che il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 -bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo che risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza; che, in entrambi i casi, l'attivazione del rimedio presuppone — come dimostrato, quanto alla restituzione in termini, dall'utilizzo della congiunzione «e» — che l'imputato o il condannato non abbiano avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo, condizione che, nel caso di specie, non ricorre, essendo pacifico che l'imputato fu compiutamente informato del rinvio a giudizio prima della pronuncia della sentenza, tanto da chiedere il differimento dell'udienza fissata per il 14 febbraio 2023 in ragione del suo improvviso ricovero in ospedale; che, quindi, Pero avrebbe dovuto far valere la nullità verificatasi nel giudizio di cognizione attraverso la proposizione degli ordinari mezzi di impugnazione (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato dell'azione penale inosservanza del termine perentorio perenzione dell'istanza di revisione rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 629 -bis cod. proc. pen
420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa; che l'art. 629 -bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERO UMBERTO nato il 16/02/1976 avverso l'ordinanza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen. prevede che l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione se, nei casi previsti dall'art. 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa; che l'art. 629 -bis cod. proc. pen. dispone, invece, che il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420 -bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo che risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza; che, in entrambi i casi, l'attivazione del rimedio presuppone — come dimostrato, quanto alla restituzione in termini, dall'utilizzo della congiunzione «e» — che l'imputato o il condannato non abbiano avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo, condizione che, nel caso di specie, non ricorre, essendo pacifico che l'imputato fu compiutamente informato del rinvio a giudizio prima della pronuncia della sentenza, tanto da chiedere il differimento dell'udienza fissata per il 14 febbraio 2023 in ragione del suo improvviso ricovero in ospedale; che, quindi, Pero avrebbe dovuto far valere la nullità verificatasi nel giudizio di cognizione attraverso la proposizione degli ordinari mezzi di impugnazione (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos