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Ordinanza — n. 14498/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic failure to cite specific mitigating circumstances in evasion conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific arguments regarding mitigating circumstances. The appellant argued for generic leniency without addressing the specific reasoning of the lower court's conviction for evasion. The court rejected this as insufficient to confront the original judgment's motivation, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds cited are generic and fail to specifically confront the motivation of the contested decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal failure to confront motivation mitigating circumstances evasion Cassazione ordinanza sanzioni pecuniarie attenuazione della pena caso di rigore economico

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELEFANTE ALESSIO nato a NAPOLI 11 16/02/1989 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29342/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.