Ordinanza — n. 14495/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO FRANCESCO nato a GUASTALLA il 09/05/2001 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29294/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit, ovvero della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14495/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 29294/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit, ovvero della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO FRANCESCO nato a GUASTALLA il 09/05/2001 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29294/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 cit, ovvero della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, generici, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr.,pagg. 3 e ss.) essendosi limitato il ricorrente a reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate (le invocate circostanze attenuanti generiche risultano essere già riconosciute); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2