Italian Court dismisses appeals for generic arguments and improper evidence re-evaluation in criminal liability cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Natale Alfonso and Cantone inadmissible. The court found the arguments generic and failing to confront the reasoning of the lower court's conviction for joint participation. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals are inadmissible if they are generic, do not confront the lower court's reasoning, or improperly solicit a different evaluation of evidence and factual reconstruction.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NATALE ALFONSO nato a CAIVANO il 10/10/1968 CANTONE ANGELICA nato a CASERTA il 02/09/1973 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29235/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi dei ricorsi, relativi, quanto a Natale, al giudizio di responsabilità a titolo di compartecipazione, e, quanto a Cantone, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, del tutto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, e, dall'altra - quanto a Natale- perché tende a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa e non consentita ricostruzione dei fatti; ritenuti quindi inammissibili i ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023