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Ordinanza — n. 14490/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14490/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14490/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACCIO NICOLA nato a NAPOLI il 02/11/1996 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; / R.G. n. 29200/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14490/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 29200/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.

Parole chiave

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motivi di cassazione imputazione per reati di stupefacenti rinuncia alla motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali dipendenza da sostanze attenuazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACCIO NICOLA nato a NAPOLI il 02/11/1996 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; / R.G. n. 29200/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dagli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione di cause di proscioglimento; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.