Ordinanza — n. 14489/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOSTA MATTIA nato a MADDALONI il 10/02/1984 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29191/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dagli artt. 73- 80 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove a carico, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14489/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 29191/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dagli artt. 73- 80 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove a carico, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOSTA MATTIA nato a MADDALONI il 10/02/1984 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29191/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dagli artt. 73- 80 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove a carico, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 4 e ss.), e, dall'altra perché, quanto al primo, volto a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 202