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Ordinanza — n. 14488/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14488/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14488/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALLER ADRIAN nato il 13/06/1964 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29173/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr., pag. 9); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14488/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 29173/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr., pag. 9); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda alleggerimento della pena allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALLER ADRIAN nato il 13/06/1964 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29173/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr., pag. 9); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.