Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14486/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14486/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14486/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFI MAKY nato il 15/09/1985 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29167/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14486/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 29167/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.

Parole chiave

Generato dall'IA
altri reati commisurazione della pena per rapina pena pecuniaria non riscuotibile azione civile pena accessoria tentata estorsione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAFI MAKY nato il 15/09/1985 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29167/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.