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Ordinanza — n. 14485/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and seeking a different fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14485/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giulia Boschin inadmissible regarding her conviction under Article 341 bis of the Penal Code. The appellant argued for a different evaluation of evidence and facts, but the court found the appeal generic and failed to specifically confront the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 341 bis cod. pen.; An appeal is inadmissible if it is generic and does not specifically confront the reasoning of the contested judgment or seek a different factual reconstruction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds Article 341 bis Penal Code factual reconstruction requirement procedural costs award oltraggio alla corte espressioni sconvenienti ingiuria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 341 bis cod. pen.
29162/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod.
art. 341 bis cod. pen
29162/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCHIN GIULIA nato a TRIESTE il 16/06/1997 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29162/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla configurabilità del reato; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr., pagg. 3 e ss.), e, dall'altra, perché volto a sollecitare un diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.