Ordinanza — n. 14484/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODENA STEFANO nato a VELLETRI il 03/03/1981 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29158/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivo di ricorso, relativi alla utilizzabilità della priva derivante dalla perquisizione domiciliare e al conseguente sequestro e al giudizio di responsabilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14484/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 29158/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivo di ricorso, relativi alla utilizzabilità della priva derivante dalla perquisizione domiciliare e al conseguente sequestro e al giudizio di responsabilità;
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODENA STEFANO nato a VELLETRI il 03/03/1981 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29158/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivo di ricorso, relativi alla utilizzabilità della priva derivante dalla perquisizione domiciliare e al conseguente sequestro e al giudizio di responsabilità;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, manifestamente infondato per le ragioni puntualmente indicate dalla Corte (cfr., pag. 3 sentenza impugnata), e, quanto al secondo, perchè generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr., pagg. 4 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 20