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Ordinanza — n. 14483/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and requesting impermissible fact reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14483/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding judicial liability and evidence evaluation, but the court found the appeal generic and failed to address the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the request for a different factual reconstruction, which is not permitted under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not specifically address the lower court's reasoning, or if it impermissibly requests a different evaluation of evidence and factual reconstruction.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal factual reconstruction evidence evaluation judicial liability Cassation procedure procedural costs aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVETTI ANTONIO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 26/12/1960 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29147/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) e la memoria; Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr., pagg. 4 e ss.), e, dall'altra, perché tende a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una non consentita diversa ricostruzione dei fatti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.