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Ordinanza — n. 14479/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on sentencing as generic and fails to specifically confront lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14479/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Izzo Andrea inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged the sentencing under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Drug Trafficking Decree, but failed to provide specific arguments contrasting with the lower court's motivation. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a sentencing decision is inadmissible if it is merely generic and does not specifically confront the motivation of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing review drug trafficking penalty procedural costs commisurazione della pena per traffico di stupefacenti remissione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
29130/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO ANDREA nato a LATINA il 03/05/1990 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29130/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.