Italian Court dismisses appeal as generic, citing lack of specific argumentation against lower court's recidivism finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Tarallo Dario, challenged a conviction for recidivism under Article 73, paragraph 5, of the Drug Trafficking Law, arguing against the sentencing calculation. The court rejected these arguments as generic because they merely repeated points already examined and adequately addressed by the Court of Appeal without providing new specific grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals must contain specific arguments distinct from those already examined by the lower court; generic repetitions of arguments previously evaluated do not justify the admissibility of an appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARALLO DARIO nato a CERCOLA il 29/01/1979 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29114/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla ritenuta recidiva ed alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 4-5), essendosi limitato il ricorrente a reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023