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Ordinanza — n. 14476/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic arguments fail to address specific sentencing reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14476/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the arguments were deemed generic and failed to address specific reasons in the lower court's decision. The appellant merely reiterated points already examined by the appellate court without providing new specific facts or legal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must contain specific arguments addressing the lower court's reasoning; generic repetitions of previously examined points render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal arguments inadmissibility of appeal specificity requirement reiteration of facts procedural costs award recidiva nell'infrazione reati qualificati contro gli stupefacenti attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADDALONI ANTONIETTA nato a NAPOLI il 08/10/1984 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29111/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla ritenuta recidiva, alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 1-2) essendosi limitato il ricorrente a reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023