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Ordinanza — n. 14475/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for generic grounds and failure to specify appeal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14475/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Daniele Di Ciommo and Anita Tomassini inadmissible. The court ruled that the arguments were too generic to confront the lower court's reasoning and attempted to solicit a different evaluation of evidence. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic arguments or those not specifically deduced in the second instance are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal arguments failure to specify grounds second instance review procedural costs award reati qualificati contro gli stupefacenti tentativo nel diritto penale grave tentazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI CIOMMO DANIELE nato a ROMA il 04/10/1980 TOMASSINI ANITA nato il 01/09/1996 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; ì R.G. n. 29106/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità per il capo a), per la mancata riqualificazione in termini di tentativo del fatto contestato al capo b), al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili, perché, da una parte, del tutto generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano, e, dall'altra, perché tendono a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa e non consentita ricostruzione dei fatti; ritenuto peraltro il secondo motivo nemmeno specificamente dedotto in appello; ritenuti quindi inammissibili i ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2