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Ordinanza — n. 14473/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic arguments fail to meet specific admissibility requirements under criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14473/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments were deemed generic and failed to address specific points of the lower court's reasoning. The appellant merely reiterated arguments already examined by the appellate court without providing new evidence or specific factual reconstructions. Consequently, the court rejected the request for a different evaluation of the evidence and imposed costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must be specific and address particular points of the contested judgment; generic reiteration of arguments already examined by the lower courts renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal arguments inadmissibility requirements specific factual reconstruction reiteration of arguments criminal procedure law appellate review limits court costs imposition sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSTALGI KARIM (CUI 032G8VC) nato il 30/06/1974 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29093/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della causa di non punibilità per particolate tenuità del fatto, alla dosimetria della pena, alla ritenuta recidiva;

Ritenuto i motivi inammissibili perché, generici, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 2 e ss.), essendosi limitato il ricorrente a reiterare le stesse argomentazioni già portate alla cognizione dei Giudici di merito e da questi adeguatamente vagliate, e, dall'altra, perché volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 20