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Ordinanza — n. 14470/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and fails to confront the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for failing to provide specific grounds against the lower court's decision. The appellant, Giordano Manuel, challenged a conviction under Article 73 of the 1990 Drug Trafficking Law but offered no concrete argument addressing the reasoning of the Rome Court of Appeal. Consequently, the court rejected the appeal as generic and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if it is generic and fails to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds drug trafficking conviction failure to confront reasoning procedural costs imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
29067/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO MANUEL nato a ROMA il 01/05/1999 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29067/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.