Ordinanza — n. 14469/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUCI SOKOL ( CUI 04F4000 ) nato il 25/05/1986 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29063/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 62, n. 4, cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14469/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuti i motivi inammissibili, perché generici e meramente reiterativi di argomentazioni già correttamente valutate, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 4 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUCI SOKOL ( CUI 04F4000 ) nato il 25/05/1986 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29063/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 62, n. 4, cod. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili, perché generici e meramente reiterativi di argomentazioni già correttamente valutate, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 4 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023