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Ordinanza — n. 14468/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug cultivation conviction for generic and inadmissible arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14468/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against a drug cultivation conviction inadmissible. The appellant argued for leniency and lack of recidivism, but the court found these arguments merely repetitive of already evaluated points and sought a prohibited re-evaluation of evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic reiterations of already decided arguments or attempts to solicit a different factual reconstruction render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug cultivation conviction generic arguments rejection prohibited evidence re-evaluation recidivism denial failure reati qualificati contro gli stupefacenti recidiva nell'infrazione caso poco grave

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABI PATRIZIO nato a ROMA il 03/05/1979 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29050/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente di tipo marijuana); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento del reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R., alla particolare tenuità del fatto, alla ritenuta recidiva;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, perché, da una parte, generici e meramente reiterativi di argomentazioni già correttamente valutate, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 6 e ss.), e, dall'altra, perché tendono anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una non consentita diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 202