Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to challenge specific sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for tax evasion and sentencing, arguing issues regarding absence, knowledge of the trial, and the application of mitigating circumstances. The court rejected these arguments because they were either procedurally barred by the appellant's special power of attorney or substantively generic, failing to specifically confront the lower court's detailed reasoning on facts and law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds that do not specifically confront the reasoning of the contested judgment or if it merely requests a different evaluation of evidence without challenging the legal basis of the decision.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKOGUN 31-10N nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 29035/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 570 cod. pen.) e la articolata memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla omessa dichiarazione di assenza e alla conoscenza del processo da parte dell'imputato, al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla prova della compartecipazione criminosa, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., alla mancata sostituzione della pena;
Ritenuto il primo motivo inammissibile, atteso che, al di là della formale dichiarazione di assenza, la conoscenza del processo da parte dell'imputato è comprovata dal suo conferimento della procura speciale per la celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato; Ritenuti i residui motivi inammissibili perché, da una parte, generici, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, e, dall'altra, perché volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa e non consentita ricostruzione fattuale;
Ritenuto inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte spiegato le ragioni per cui nella specie non fossero riconoscibili gli invocati benefici (cfr., pag. 5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembr