Ordinanza — n. 14466/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECOMANDI EMANUELE nato a BERGAMO il 12/01/1967 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28993/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pag. 5 e ss.), e, dall'altra, perché anche sostanzialmente volti ad una diversa valutazione delle prove, e, sostanzialmente, ad una diversa, non consentita, ricostruzione dei fatti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 388 cod. pen; Ordinanza — n. 14466/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dice 'bre 2023.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECOMANDI EMANUELE nato a BERGAMO il 12/01/1967 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28993/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pag. 5 e ss.), e, dall'altra, perché anche sostanzialmente volti ad una diversa valutazione delle prove, e, sostanzialmente, ad una diversa, non consentita, ricostruzione dei fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dice 'bre 2023.