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Ordinanza — n. 14466/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14466/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14466/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECOMANDI EMANUELE nato a BERGAMO il 12/01/1967 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28993/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pag. 5 e ss.), e, dall'altra, perché anche sostanzialmente volti ad una diversa valutazione delle prove, e, sostanzialmente, ad una diversa, non consentita, ricostruzione dei fatti;

Regesto Legislator

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art. 388 cod. pen; Ordinanza — n. 14466/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dice 'bre 2023.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali azione civile motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 388 cod. pen
28993/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 388 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECOMANDI EMANUELE nato a BERGAMO il 12/01/1967 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28993/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pag. 5 e ss.), e, dall'altra, perché anche sostanzialmente volti ad una diversa valutazione delle prove, e, sostanzialmente, ad una diversa, non consentita, ricostruzione dei fatti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dice 'bre 2023.