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Ordinanza — n. 14464/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14464/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14464/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZIANE HAMZA nato il 09/09/1996 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28977/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla compartecipazione criminosa; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14464/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 28977/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla compartecipazione criminosa; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti partecipazione al reato pericolo di traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup corrispondenza con il difensore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZIANE HAMZA nato il 09/09/1996 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28977/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla compartecipazione criminosa; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.