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Ordinanza — n. 14463/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14463/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14463/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONZITTI FABIO nato a VASTO il 15/06/1987 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28940/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti il motivo inammissibile perché manifestamente infondato, avendo le Sezioni unite spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento deve considerarsi abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (Sez.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 14463/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 28940/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti il motivo inammissibile perché manifestamente infondato, avendo le Sezioni unite spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento deve considerarsi abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (Sez.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti espatrio illegale insufficiente assenza prolungata all'estero evasione all'obbligo di contribuzione persecuzione determinante per la fuga motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
266591 in cui in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione, ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONZITTI FABIO nato a VASTO il 15/06/1987 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28940/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti il motivo inammissibile perché manifestamente infondato, avendo le Sezioni unite spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento deve considerarsi abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 in cui in motivazione, la Corte ha aggiunto che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione, ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2