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Ordinanza — n. 14458/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14458/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14458/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAFI HASSAN nato il 08/09/2000 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28818/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla rituale instaurazione del giudizio abbreviato; Ritenuto il motivo inammissibile, avendo la Corte spiegato che la richiesta di giudizio abbreviato fu avanzata dal difensore in presenza dell'imputato, che la recepì; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14458/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 28818/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla rituale instaurazione del giudizio abbreviato; Ritenuto il motivo inammissibile, avendo la Corte spiegato che la richiesta di giudizio abbreviato fu avanzata dal difensore in presenza dell'imputato, che la recepì; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare difesa obbligatoria circostanza attenuante rinvio del dibattimento eccezioni difensive omissione di soccorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAFI HASSAN nato il 08/09/2000 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28818/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla rituale instaurazione del giudizio abbreviato; Ritenuto il motivo inammissibile, avendo la Corte spiegato che la richiesta di giudizio abbreviato fu avanzata dal difensore in presenza dell'imputato, che la recepì; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.