Ordinanza — n. 14458/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAFI HASSAN nato il 08/09/2000 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28818/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla rituale instaurazione del giudizio abbreviato; Ritenuto il motivo inammissibile, avendo la Corte spiegato che la richiesta di giudizio abbreviato fu avanzata dal difensore in presenza dell'imputato, che la recepì; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 14458/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 28818/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla rituale instaurazione del giudizio abbreviato; Ritenuto il motivo inammissibile, avendo la Corte spiegato che la richiesta di giudizio abbreviato fu avanzata dal difensore in presenza dell'imputato, che la recepì; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAFI HASSAN nato il 08/09/2000 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28818/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla rituale instaurazione del giudizio abbreviato; Ritenuto il motivo inammissibile, avendo la Corte spiegato che la richiesta di giudizio abbreviato fu avanzata dal difensore in presenza dell'imputato, che la recepì; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.