Italian court dismisses appeal for arbitrary exercise of rights due to lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Piero Di Nardo's appeal inadmissible regarding a conviction for the arbitrary exercise of his own rights. The appellant argued the action was unprocedural due to a missing complaint and sought a new evaluation of evidence, but the court found these arguments generic and lacking specific factual confrontation with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Di Nardo was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 c.p.; Art. 117 c.p.: An appeal against a conviction for the arbitrary exercise of one's own rights must contain specific factual arguments confronting the lower court's reasoning; generic complaints or requests for a different evidence evaluation without concrete facts render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NARDO PIERO nato a PERANO il 28/06/1964 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. 28802/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, relativa a condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e la memoria; esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata procedibilità dell'azione per difetto di querela e al giudizio di responsabilità, ribaditi con la successiva memoria;
Ritenuti i motivi inammissibile perché, quanto al primo, è in atti la querela della persona offesa e, quanto al secondo, perché da una parte, generico, non essendo stato dedotto alcunché rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr. pagg. 3 e ss.), e, dall'altra, perché tende a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una non consentita diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente