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Ordinanza — n. 14456/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being generic and seeking prohibited fact reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14456/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's claim was rejected because it was too generic and failed to address the specific reasoning of the lower court's conviction for evasion. Furthermore, the appeal improperly attempted to solicit a different evaluation of evidence and a prohibited reconstruction of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not confront the specific reasoning of the contested judgment, or if it seeks a prohibited reconstruction of the facts and a different evaluation of the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal prohibited fact reconstruction evasion conviction procedural costs aiuto all'evasione di detenuti aiuto immediato allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI TOMMASO nato a TORINO il 30/04/1982 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28800/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr., pagg. 3 e ss.), e, dall'altra, perché tende a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una non consentita diversa ricostruzione dei fatti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023.