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Ordinanza — n. 14455/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for procedural time limits and rejects contested recidiva claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14455/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the failure to appear within the mandatory twenty-day window and dismissed the argument regarding contested recidiva. The appellant filed the appeal before June 30, 2023, violating the procedural deadline, while the defense's claim of recidiva was rejected as generic and unsupported by specific evidence of social danger at the time of the crime. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990: Appeals must be filed within twenty days of the judgment; contested recidiva requires specific evidence of social danger at the time of the offense, not merely a prior conviction.

Parole chiave

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procedural time limits appeal inadmissibility contested recidiva social danger assessment Cassation procedure recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
28799/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLIMA ANTONIO nato a SAN SEVERO il 08/07/1980 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 28799/2023 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), la memoria difensiva e l'istanza di rinvio; Ritenuta l'istanza di rinvio manifestamente infondata, in ragione del rito non partecipato e dell'effettivo, concreto, esercizio da parte del difensore delle proprie prerogative, comprovato dall'invio per l'odierna udienza di una articolata memoria difensiva e di puntuale documentazione, sicchè non è chiaro quale sarebbe il pregiudizio in concreto subito in ragione del quale dovrebbe essere rinviata l'odierna udienza;

Ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso essendo stato proposto l'appello prima del 30 giugno 2023 sicchè il termine minimo per la comparizione in appello continua ad essere quello di venti giorni ai sensi degli artt. 23- 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; Ritenuto inammissibile il motivo relativo alla ritenuta recidiva, non solo perché generico, non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, ma anche perché manifestamente infondato, avendo le Sezioni unite ribadito in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, che, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 di