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Ordinanza — n. 14300/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on aggravated theft for lack of specific argumentation and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14300/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gianfilippo Di Natale inadmissible regarding his conviction for aggravated theft. The appellant argued for lack of motivation and improper sentencing, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate court. Consequently, the court upheld the lower court's decision, emphasizing that sentencing discretion is properly exercised when supported by relevant factual elements.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal is inadmissible if it relies on arguments that are entirely factual and merely repeat those already dismissed, failing to provide a specific critical argumentation against the contested judgment.

Parole chiave

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aggravated theft conviction lack of specific argumentation sentencing discretion inadmissible appeal repetitive grounds controllo della commisurazione della pena diritti di accesso privilegiati godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NATALE GIANFILIPPO nato a ENNA il 01/08/1996 avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Gianfilippo Di Natale ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Caltanissetta in data 11 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Enna in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624, 625 n.7, 61 n.5 cod. pen.). -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancanza e contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte di Appello con riguardo alla sua responsabilità penale - è fondato su motivi, interamente in fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( pag. 2 e 3 in cui vengono esplicitati i dati probatori che rendono certa la responsabilità penale dell'imputato, tra cui: il ritrovamentg di un telefono cellulare a bordo ct; dell'autovettura, dalla cui analisi dello- stesso sono emersi foto, file, recapiti telefonici dei suoi familiari dell'imputato; elementi plurimi, logici e convergenti). -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione del minimo della pena - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.5 della sentenza impugnata che sottolinea la particolare gravità del fatto e la personalità dell'imputato gravato da altri precedenti e "poco sensibile ai richiami dell'autorità").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende