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Ordinanza — n. 14299/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14299/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals by Mariana Costica and Elena Dumitru inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court found Costica's appeal generic because it merely repeated arguments already rejected regarding sentencing, while Dumitru's appeal was inadmissible as it failed to provide a specific critique of the appellate court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected without merit, upholding the lower court's decision on the attempted theft charges.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: appeals must be specific; generic arguments that merely repeat reasons already rejected by the lower court render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argumentation lack of specificity reiteration of rejected reasons court costs and fine reiterazione di reati penali pluralità di motivazioni circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
7 in cui il Giudice di merito ha valorizzato i plurimi e specifici precedenti commessi anche nel quinquennio e la reiterazione di medesime condotte nell'arco di poche ore e nella medesima giornata); invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTICA MARIANA nato il 03/07/1983 DUMITRU ELENA nato il 27/01/1987 avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Ritenuto che Mariana Costica e Elena Dumitru_ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria in data 14 marzo 2023 ha riformato la sentenza del Tribunale di Palmi in ordine ad uno dei due furti pluriaggravati, riqualificandolo in reato tentato e rideterminando la pena, confermando nel resto. -Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso nell'interesse di Mariana Costica - con cui la ricorrente eccepisce la mancata motivazione della Corte territoriale in merito alla concessione delle attenuanti generiche non concesse con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, e l'eccessività del trattamento sanzionatorio riservatole - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici ( pag. 7 in cui il Giudice di merito ha valorizzato i plurimi e specifici precedenti commessi anche nel quinquennio e la reiterazione di medesime condotte nell'arco di poche ore e nella medesima giornata); invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; -Rilevato che l'unico motivo di ricorso nell'interesse di Elena Dumitru - con cui la ricorrente denunzia il vizio di motivazione e la mancata acquisizione di una serie di integrazioni probatorie che se ammesse avrebbero consentito una diversa ricostruzione dei fatti - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(pag. 6 in cui la Corte di appello ha evidenziato come gli atti acquisiti al fascicolo hanno consentito di accertare oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputata);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.