Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and generic lack of motivation claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimiliano Ronga inadmissible and ordered him to pay court costs. Ronga challenged a Milan Court of Appeal decision that partially acquitted him of aggravated threats while upholding convictions for other charges. The court rejected his argument regarding insufficient reasoning on the threat charge, noting it was merely a repetitive complaint already dismissed with sound logic based on witness testimony.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal based on a manifestly unfounded and generic claim of lack of motivation is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONGA MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 16/02/1978 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; ,,, -Rilevato che il ricorrente Massimiliano Ronga ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano in data 26 giugno 2023 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Varese in ordine al reato di lesioni personali pluriaggravate (capo A); minaccia aggravate (capo B); porto di armi o oggetti atti ad offendere (art 4 comma secondo I. 18 Aprile 1975 n. 110 - capo C); minaccia semplice (capo D) dichiarando non doversi procedere nei confronti del medesimo per il reato di cui al capo C, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e, rideterminando la pena, confermandola nel resto; -Ritenuto che il solo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente ha dedotto l'omessa motivazione in merito alla sussistenza del reato di minaccia-- è manifestatamente infondato, nonché generico perché è costituito da mere doglianze reiterative in punto di fatto, già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con motivazione immune da vizi logici ( pag. 4 laddove la Corte territoriale, attenendosi ai dati probatori ottenuti per via della testimonianza della persona offesa e dagli altri testi, ha evidenziato come dopo circa un'ora dalla fine della prima fase dello scontro con l'imputato, quest'ultimo ha tentato di colpire la persona offesa con un coltello di grande misura.
Tale condotta, è stata ritenuta idonea ad intimorire la vittima ed integra il reato di minaccia sia per il comportamento pregresso dell'imputato, sia per l'intensità del dolo posta in essere dall'imputato). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così d