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Ordinanza — n. 14293/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14293/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14293/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIONE DAVIDE nato a MARSALA il 26/03/1998 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Davide Piccione ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo in data 31 maggio 2023 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Marsala in ordine al reato di tentato furto aggravato ( riqualificata la originaria imputazione di furto consumato). -Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente eccepisce la violazione di legge processuale di cui all'ad 195 cod. proc. pen. quanto al divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria - è: -manifestamente infondato (pag.3) nei limiti in cui , come risulta dal verbale del 18/11/23, non vi è stata richiesta di procedere ai sensi dell'art 195 cod. proc pen.; - inedito, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. -Rilevato che il secondo motivo di ricordo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 20 bis cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag.4 in cui il Giudice di gravame nel determinare la pena da infliggere al ricorrente non ha trascurato elementi a questo favorevoli.); la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 20 bis cod. pen; Ordinanza — n. 14293/2024 — snpen · Corte di Cassazione: -Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente eccepisce la violazione di legge processuale di cui all'ad 195 cod. proc. pen. quanto al divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria - è: -manifestamente infondato (pag.3) nei limiti in cui , come risulta dal verbale del 18/11/23, non vi è stata richiesta di procedere ai sensi dell'art 195 cod. proc pen.; - inedito, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. -Rilevato che il secondo motivo di ricordo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 20 bis cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag.4 in cui il Giudice di gravame nel determinare la pena da infliggere al ricorrente non ha trascurato elementi a questo favorevoli.); la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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sanzione sostitutiva altri reati pena complementare infrazione privilegiata altri capi d'accusa tentato furto

Disposizioni normative citate

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art. 20 bis cod. pen
-Rilevato che il secondo motivo di ricordo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 20 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIONE DAVIDE nato a MARSALA il 26/03/1998 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Davide Piccione ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo in data 31 maggio 2023 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Marsala in ordine al reato di tentato furto aggravato ( riqualificata la originaria imputazione di furto consumato). -Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente eccepisce la violazione di legge processuale di cui all'ad 195 cod. proc. pen. quanto al divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria - è: -manifestamente infondato (pag.3) nei limiti in cui , come risulta dal verbale del 18/11/23, non vi è stata richiesta di procedere ai sensi dell'art 195 cod. proc pen.; - inedito, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione. -Rilevato che il secondo motivo di ricordo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 20 bis cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (pag.4 in cui il Giudice di gravame nel determinare la pena da infliggere al ricorrente non ha trascurato elementi a questo favorevoli.); la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos