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Ordinanza — n. 14292/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence denial due to lack of mitigating circumstances and poor future prognosis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14292/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Scaglione's appeal inadmissible regarding his conviction for theft and the denial of a suspended sentence. The appellant argued for generic mitigating circumstances and the benefits of a suspended sentence, but the lower court found his extensive criminal history and lack of positive elements justified rejecting these requests. The court upheld the decision because the trial judge correctly evaluated the defendant's subjective personality and future risk without violating legal logic.

Regesto Legislator

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Art. 482 c.p.; Art. 477 c.p.: The court may deny generic mitigating circumstances and suspended sentence benefits when the defendant's criminal history demonstrates a lack of positive elements and a high probability of future reoffending, provided the judge assesses the subjective personality factors relevant to the specific case.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances suspended sentence denial criminal history assessment subjective personality factors future reoffending prognosis inadmissible appeal theft conviction falsità in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 482 c.p.
Art. 477 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCAGLIONE GIUSEPPE nato a CASTRON UOVO DI SICILIA il 19/04/1964 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Giuseppe Scaglione ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano in data 12 settembre 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Busto Arsizio in ordine al reato di cui all'art. 482 del cod. pen. in relazione all'art 477 del cod. pen.; -Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, qui riuniti - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla concessione dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione - sono manifestamente infondati: - quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con la sentenza impugnata che (pag.5) con motivazione immune da vizi logici ha valorizzato la totale assenza di elementi positivamente valutabili in conseguenza della presenza di plurimi precedenti penali a carico dell'imputato e con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tele valutazione; - quanto al diniego dei benefici invocati, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione degli stessi argomentazioni logiche e ineccepibili (la reiterazione nel tempo della condotta illecita/ la commissione di fatti illeciti, pur astrattamente compatibili con l'applicazione del beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. C