Cassation court dismisses appeal on theft charges due to lack of proof regarding meter tampering methods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alberto Accetta inadmissible regarding his conviction for aggravated theft. The appellant argued that the lower courts failed to prove the specific method of energy meter tampering, yet the appellate court maintained that mere awareness of unauthorized energy use suffices for liability. The court rejected these claims as repetitive factual criticisms lacking logical flaws, upholding the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 n.2 e 7 cod. pen.; The court holds that in theft cases involving energy meters, the material execution of tampering is not required if the defendant's awareness of unauthorized consumption is proven, and repetitive factual objections without logical errors do not constitute grounds for cassation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCETTA ALBERTO nato a PALERMO il 16/03/1986 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che il ricorrente Alberto Accetta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo del 12 maggio 2023 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 n.2 e 7 cod. pen.). -Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancanza di prove circa la modalità con la quale è avvenuta la manomissione del misuratore di energia elettrica e per conseguenza la consumazione del reato- è fondato su censure in fatto reiterative di quanto dedotto in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con motivazione esente da vizi logici (pag.4 e 5 nella parte in cui il Giudice del gravame asserisce che per la sussistenza del reato contestato non è necessaria la prova della materiale esecuzione dell'attività manipolatoria, essendo rilevante soltanto che all'atto del controllo vi fosse la consapevolezza dell'indebita fruizione di energia elettrica, aggiungendo che non precluderebbe l'affermazione di responsabilità l'eventuale manomissione commessa da altri , dato che ciò che conta è l'effettivo utilizzo dell'energia elettrica , integrante il fatto della sottrazione, e non che l'agente sia sorpreso nell'atto di manomettere). -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così decis