Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific grounds regarding sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Castagnetta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 477 and 482 of the Penal Code, arguing for a violation of law and lack of reasoning regarding criminal responsibility. The court found the first ground to be a mere repetition of arguments already rejected on appeal without new facts, and the second ground to be unfounded and generic as it failed to address the judge's reasoning on the duration of the offense. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the court of appeal without presenting new facts or specific grounds that could influence the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNETTA SALVATORE nato a PALERMO 11 15/10/1990 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che il ricorrente Salvatore Castagnetta ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo in data 27/10/2022 ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di cui agli artt.477 e 482 cod. pen. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità è versato in fatto risolvendosi nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, ( pag. 1 secondo cui dagli elementi raccolti traspare come la titolarità dell'auto rimane incontestata e che nonostante l'imputato abbia dedotto che essa era usata anche da altri familiari, non ha fornito alcuna concreta giustificazione a ragione dell'attribuibilità del reato ad altro familiare ). -Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in ragione della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata (si veda, in particolare pag. 2 laddove il Giudice di merito ritiene non applicabile il 131 bis cod. pen. in ragione del lungo periodo di tempo durante il quale si è protratto il reato);
è altresì generico non indicando elementi favorevoli al ricorrente sul punto che siano stati eventualmente trascurati dalla Corte territoriale. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deci